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Liquidazione del Patrimonio

Liquidazione del Patrimonio

COD: 3-2022-FP-LC-01#5216  |  Proc. N. 3/2022 - Lecco (10202)  |  Condividi
Descrizione beni
VANOLI GLORIA

Descrizione
VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, dalla sig.ra GLORIA VANOLI (C.F. VNL GLR 66B62 E507 Q), in data 24 gennaio 2022, con l’assistenza dell’avv. Pasquale Todisco; VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott. Mario Cocco; ritenuto che la domanda di liquidazione dell’istante soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che: -l’istante si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia “in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” come emerge dal confronto tra l’entità dell’attivo prontamente liquidabile (costituito dallo stipendio mensile da lavoro subordinato di circa 1.000 euro) e i debiti scaduti e rimasti inadempiuti (circa €123.000,00); -l’istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012; -l’istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;-l’istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; -non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; visto l’art. 14-quinquies della L. 3/2012; DICHIARA aperta la liquidazione del patrimonio della sig.ra GLORIA VANOLI; NOMINA liquidatore dei beni del debitore il dott. Mario Cocco; DISPONE che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; DISPONE a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all’art. 490, comma 2, c.p.c.; ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari; ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione; CONSIDERATO quanto alla determinazione dell’importo del mantenimento del debitore che l’art. 14-quaterdecies della l. 3/2012 introdotto con la l. 176/2020, al comma 2, esclude dall’ambito delle utilità rilevanti che il debitore incapiente è tenuto a destinare ai creditori “quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà,moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”; RITENUTO che tale disposizione, pur essendo dettata in riferimento ad un contesto diverso da quello della procedura di liquidazione del patrimonio, enuncia una disciplina che, per ragioni di parità di trattamento dei debitori in condizioni di difficoltà economica, vincola l’esercizio del potere discrezionale di determinazione del mantenimento del debitore sottoposto a procedura di liquidazione affidato al giudice dall’art. 14-ter, comma 6, lett. b), della l. 3/2012; CONSIDERATO che la misura dell’assegno sociale per il 2021 è stabilito in €460,28 e che il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE è di 1,00 per famiglie composte da 1 membro; FISSA nella misura di 690,42 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia. DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull’attività svolta, con indicazione dell’attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso. visto l’art. 742 c.p.c. Si comunichi alla ricorrente presso l’avv. Todisco e al liquidatore dott. Cocco.
Informazioni procedura
Pubblicazione asta: 2/2/2022
Giudice: Dott. Edmondo Tota
Liquidatore: Dott. Mario Cocco
Procedura: 3
Anno: 2022
Tribunale: Lecco
Tipo: LIQUIDAZIONE
Gestore
Astebook S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 48
23891 Barzanò
Asta 10202

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